Sentenza 244/2016 (ECLI:IT:COST:2016:244)
Massima numero 39160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Ambiente - Rifiuti - Impianti di recupero energetico e di smaltimento - Ricognizione della capacità complessiva di quelli esistenti e individuazione del fabbisogno di impianti nuovi - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto - Denunciata carenza di coinvolgimento degli enti territoriali - Conseguente violazione delle prerogative regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Rifiuti - Impianti di recupero energetico e di smaltimento - Ricognizione della capacità complessiva di quelli esistenti e individuazione del fabbisogno di impianti nuovi - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto - Denunciata carenza di coinvolgimento degli enti territoriali - Conseguente violazione delle prerogative regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 1, 2 e 9, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnati dalle Regioni Lombardia e Veneto - in riferimento all'art. 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - per omesso (commi 2 e 9) o insufficiente (comma 1) coinvolgimento degli enti territoriali nella individuazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, esistenti o da realizzare. La previsione del parere della Conferenza Stato Regioni (comma 1) realizza un'adeguata forma di coinvolgimento; né l'assenza nella disposizione impugnata (a differenza che in altre) di una clausola di espressa salvaguardia delle prerogative regionali può far presumere che il legislatore statale intenda operare in violazione di quanto è costituzionalmente stabilito. Con specifico riferimento al comma 2 (concernente il fabbisogno di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni), il rispetto delle attribuzioni regionali comporta l'intesa con la Regione interessata ai fini della localizzazione dell'impianto. (Precedente citato: sentenza n. 249 del 2009, sulla Conferenza unificata come forma adeguata di salvaguardia di competenze delle Regioni e degli enti locali).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 1, 2 e 9, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnati dalle Regioni Lombardia e Veneto - in riferimento all'art. 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - per omesso (commi 2 e 9) o insufficiente (comma 1) coinvolgimento degli enti territoriali nella individuazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, esistenti o da realizzare. La previsione del parere della Conferenza Stato Regioni (comma 1) realizza un'adeguata forma di coinvolgimento; né l'assenza nella disposizione impugnata (a differenza che in altre) di una clausola di espressa salvaguardia delle prerogative regionali può far presumere che il legislatore statale intenda operare in violazione di quanto è costituzionalmente stabilito. Con specifico riferimento al comma 2 (concernente il fabbisogno di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni), il rispetto delle attribuzioni regionali comporta l'intesa con la Regione interessata ai fini della localizzazione dell'impianto. (Precedente citato: sentenza n. 249 del 2009, sulla Conferenza unificata come forma adeguata di salvaguardia di competenze delle Regioni e degli enti locali).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 35
co. 1
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 35
co. 2
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 35
co. 9
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte