Ambiente - Rifiuti - Impianti di recupero energetico e di smaltimento - Relativa disciplina - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione di competenze regionali nonché del principio di leale collaborazione - Omessa motivazione sulle ragioni di contrasto fra norme impugnate e parametri evocati - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 3, 5 e 9, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnati dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - in quanto violerebbero "per i motivi sopra indicati" le competenze regionali in materia di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali e turismo, nonché il principio di leale collaborazione. La ricorrente non ha assolto adeguatamente al proprio onere motivazionale, avendo cumulativamente indicato le norme impugnate e i parametri violati, senza specificare in alcun modo le ragioni di contrasto fra ciascuna norma e ciascun singolo parametro.
L'esigenza di una adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali. (Precedente citato: sentenza n. 3 del 2016).