Sentenza 244/2016 (ECLI:IT:COST:2016:244)
Massima numero 39162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Ambiente - Rifiuti - Nuovi impianti di trattamento - Obbligo di realizzazione in conformità alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di produzione di energia e carenza di idonee garanzie finanziarie - Erroneo presupposto interpretativo - Prescrizione riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Rifiuti - Nuovi impianti di trattamento - Obbligo di realizzazione in conformità alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di produzione di energia e carenza di idonee garanzie finanziarie - Erroneo presupposto interpretativo - Prescrizione riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, secondo cui i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, la prescrizione censurata non impone un obbligo in materia di produzione di energia lesivo della competenza regionale e non accompagnato da garanzie finanziarie a favore delle Regioni, ma è legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, secondo cui i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, la prescrizione censurata non impone un obbligo in materia di produzione di energia lesivo della competenza regionale e non accompagnato da garanzie finanziarie a favore delle Regioni, ma è legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 35
co. 4
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte