Sentenza 244/2016 (ECLI:IT:COST:2016:244)
Massima numero 39163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Ambiente - Rifiuti - Rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo - Possibilità di smaltimento negli impianti di altra Regione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata compromissione degli equilibri finanziari regionali con possibile aumento della tariffa per i cittadini - Esclusione - Contenimento delle tariffe assicurato da apposito fondo e dal divieto traslazione degli oneri di smaltimento - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Rifiuti - Rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo - Possibilità di smaltimento negli impianti di altra Regione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata compromissione degli equilibri finanziari regionali con possibile aumento della tariffa per i cittadini - Esclusione - Contenimento delle tariffe assicurato da apposito fondo e dal divieto traslazione degli oneri di smaltimento - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. - dell'art. 35, comma 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, che ammette, a determinate condizioni, lo smaltimento negli impianti di una Regione dei rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo prodotti in altre Regioni. Non sussiste il prospettato rischio di alterare gli equilibri finanziari raggiunti dalla Regione in cui avviene lo smaltimento, né il potenziale aggravio della tariffa per i cittadini, dal momento che, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso art. 35, in caso di smaltimento di rifiuti urbani extra-regionali, i gestori degli impianti devono versare alla Regione in cui si trovano un contributo che confluisce in un apposito fondo destinato, tra l'altro, "al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani"; inoltre, è espressamente previsto che gli oneri derivanti dallo smaltimento di rifiuti extra-regionali "non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini".
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. - dell'art. 35, comma 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, che ammette, a determinate condizioni, lo smaltimento negli impianti di una Regione dei rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo prodotti in altre Regioni. Non sussiste il prospettato rischio di alterare gli equilibri finanziari raggiunti dalla Regione in cui avviene lo smaltimento, né il potenziale aggravio della tariffa per i cittadini, dal momento che, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso art. 35, in caso di smaltimento di rifiuti urbani extra-regionali, i gestori degli impianti devono versare alla Regione in cui si trovano un contributo che confluisce in un apposito fondo destinato, tra l'altro, "al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani"; inoltre, è espressamente previsto che gli oneri derivanti dallo smaltimento di rifiuti extra-regionali "non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini".
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 35
co. 6
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte