Sentenza 244/2016 (ECLI:IT:COST:2016:244)
Massima numero 39164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Ambiente - Rifiuti - Procedure di espropriazione per pubblica utilità relativi agli impianti di trattamento - Riduzione dei termini residui per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2014 - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto - Denunciato contrasto con il principio del legittimo affidamento dei destinatari dei provvedimenti - Difetto di motivazione circa la ridondanza del vizio ipotizzato sulle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Rifiuti - Procedure di espropriazione per pubblica utilità relativi agli impianti di trattamento - Riduzione dei termini residui per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2014 - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto - Denunciato contrasto con il principio del legittimo affidamento dei destinatari dei provvedimenti - Difetto di motivazione circa la ridondanza del vizio ipotizzato sulle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalle Regioni Lombardia e Veneto - in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto riduce i termini residui dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, relativi agli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale. La ridondanza della ipotizzata violazione del principio del legittimo affidamento dei destinatari dei provvedimenti sulla sfera delle competenze regionali non è adeguatamente argomentata dalla Regione Lombardia, mentre la doglianza della Regione Veneto, pur supportata da uno sforzo argomentativo maggiore, non vale tuttavia a dimostrare che la riduzione dei termini di espropriazione leda anche attribuzioni regionali.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, impugnato dalle Regioni Lombardia e Veneto - in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto riduce i termini residui dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, relativi agli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale. La ridondanza della ipotizzata violazione del principio del legittimo affidamento dei destinatari dei provvedimenti sulla sfera delle competenze regionali non è adeguatamente argomentata dalla Regione Lombardia, mentre la doglianza della Regione Veneto, pur supportata da uno sforzo argomentativo maggiore, non vale tuttavia a dimostrare che la riduzione dei termini di espropriazione leda anche attribuzioni regionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 35
co. 8
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte