Sentenza 244/2016 (ECLI:IT:COST:2016:244)
Massima numero 39165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39153  39154  39155  39156  39157  39158  39159  39160  39161  39162  39163  39164  39166


Titolo
Ambiente - Rifiuti - Impianti di recupero energetico e di smaltimento - Termini relativi all'adeguamento delle autorizzazioni integrate ambientali e alle procedure di espropriazione per pubblica utilità - Potere sostitutivo dello Stato in caso di inosservanza - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata mancanza dei requisiti necessari per l'esercizio del potere statale sostitutivo e mancato coinvolgimento regionale - Insussistenza delle violazioni ipotizzate - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 120 Cost. - dell'art. 35, comma 9, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, che disciplina l'applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 (relativi all'adeguamento delle autorizzazioni integrate ambientali e ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di smaltimento e recupero energetico da rifiuti). Quanto alla contestata sussistenza dei requisiti costituzionalmente previsti per la sostituzione, la disposizione impugnata richiama l'art. 8 della legge n. 131 del 2003, il quale rinvia ai casi e alle finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, Cost.; assegna, inoltre, all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere; prevede, infine, l'audizione dell'ente inadempiente da parte del Consiglio dei ministri, nonché la partecipazione del Presidente della Regione interessata alla riunione del Consiglio dei ministri che adotta i provvedimenti necessari. Quanto al mancato coinvolgimento regionale, la disposizione impugnata è espressione della competenza legislativa dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", e spetta, dunque, al legislatore statale anche la disciplina di eventuali ipotesi di sostituzione di organi locali.

L'art. 120, secondo comma, Cost. non preclude in via di principio la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali. (Precedente citato: sentenza n. 43 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 35  co. 9

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte