Ambiente - Rifiuti - Rifiuti urbani non pericolosi - Smaltimento in Regioni diverse da quella in cui sono prodotti - Possibilità per fronteggiare situazioni di emergenza di protezione civile dovute a calamità naturali - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata impossibilità per la Regione destinataria dei rifiuti di interloquire sulla scelta operata da quella che li ha prodotti - Violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Attinenza del principio ai soli rapporti verticali tra Stato e Regioni - Possibilità di accordi o intese interregionali in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - dell'art. 35, comma 11, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, che inserisce il comma 3-bis nell'art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006. La disposizione impugnata, consentendo alla Regione nella quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile per calamità naturali di smaltire i propri rifiuti urbani non pericolosi in altre Regioni, non viola il principio di leale collaborazione, perché si limita a rendere legittima per lo Stato una decisione presa da una Regione diversa da quella in cui potrà avvenire lo smaltimento, senza escludere che tale decisione - nell'ambito dei rapporti orizzontali fra Regioni - possa essere oggetto di accordi o intese interregionali, da concludersi in ogni caso seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e non in sede di Conferenza Stato Regioni.
Il principio di leale collaborazione attiene ai rapporti - verticali - tra lo Stato e le Regioni, fermo restando che, per quelli orizzontali tra Regioni, è sempre possibile il raggiungimento di accordi o intese interregionali.