Sentenza 245/2016 (ECLI:IT:COST:2016:245)
Massima numero 39111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39112


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della norma censurata - Inapplicabilità nel giudizio amministrativo a quo in base al principio tempus regit actum - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.

Testo
La sopravvenuta legge reg. Liguria n. 19 del 2016 - che ha integralmente sostituito i censurati artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge reg. Liguria n. 33 del 2013 - non impone di restituire gli atti al rimettente TAR Liguria. Il richiamato ius superveniens risulta ininfluente nel giudizio a quo, in cui si discute della legittimità di provvedimenti amministrativi da valutare in base al principio tempus regit actum. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 49 del 2016, n. 30 del 2016, n. 151 del 2014, n. 90 del 2013, n. 177 del 2012, n. 209 del 2010 e n. 509 del 2000).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/11/2013  n. 33  art. 9  co. 1

legge della Regione Liguria  07/11/2013  n. 33  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte