Sentenza 245/2016 (ECLI:IT:COST:2016:245)
Massima numero 39112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39111


Titolo
Trasporto pubblico - Norme della Regione Liguria in materia di trasporto pubblico regionale e locale - Dimensionamento regionale dell'ambito territoriale ottimale (ATO) e affidamento in unico lotto del servizio - Denunciata violazione di competenze statali esclusive (in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente) nonché dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di rilevanza conseguente a carenza di legittimazione dei ricorrenti nel giudizio a quo - Inammissibilità della questione.

Testo
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza, conseguente a carenza di legittimazione a ricorrere nel giudizio principale - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 33 del 2013, censurati dal TAR Liguria, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. e) e s), Cost., nella parte in cui, rispettivamente, fanno coincidere con l'intero territorio ligure l'ambito territoriale ottimale (ATO) per il trasporto pubblico regionale e locale e stabiliscono che l'affidamento del relativo servizio avvenga in un unico lotto. Alla stregua delle regole consolidate della giurisprudenza amministrativa, non sussiste la legittimazione a ricorrere nel giudizio a quo delle imprese già affidatarie di servizi di trasporto pubblico su scala provinciale, non avendo esse presentato domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi su base regionale in lotto unico né emergendo alcun impedimento certo e attuale alla partecipazione, tale da determinare una situazione giuridica differenziata in capo alle suddette imprese. La motivazione addotta in contrario dal rimettente è implausibile, ricavandosi da essa la prospettazione di una lesione solo eventuale, denunziabile da parte di chi abbia partecipato alla procedura ed esclusivamente all'esito della stessa, in caso di mancata aggiudicazione.In base alla giurisprudenza costituzionale, la valutazione della sussistenza della giurisdizione, dell'interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo è riservata al giudice rimettente, mentre la verifica della Corte costituzionale è meramente esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con la conseguenza che la motivazione su tali presupposti può essere sindacata solo laddove implausibile (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 110 del 2015, n. 200 del 2014, n. 91 del 2013, n. 41 del 2011, n. 270 del 2010, n. 241 del 2008, n. 50 del 2007 e n. 62 del 1992).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/11/2013  n. 33  art. 9  co. 1

legge della Regione Liguria  07/11/2013  n. 33  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  13/08/2011  n. 138  art. 3  bis

legge  14/09/2011  n. 148  art.   

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 2    co. 1  bis