Ordinanza 246/2016 (ECLI:IT:COST:2016:246)
Massima numero 39237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  19/10/2016;  Decisione del  19/10/2016
Deposito del 22/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39238


Titolo
Comuni, Province, Città metropolitane - Norme transitorie della Regione Sardegna in materia di riordino delle Province - Nomina di commissari straordinari per le Province "ordinarie", tra cui quella del Medio Campidano, soppresse in esito a referendum abrogativo - Denunciata violazione della riserva di legge regionale "rinforzata" statutariamente prevista per la modifica delle circoscrizioni e funzioni provinciali - Denunciata "abbreviazione" del mandato degli organi elettivi provinciali - Individuazione non pertinente (o comunque perplessa) dell'oggetto della prima questione ed incompleta valutazione del quadro normativo di riferimento della seconda - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le due connesse questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento, rispettivamente, all'art. 43, secondo comma, dello statuto speciale per la Sardegna, ed agli artt. 1, 48 e 51 Cost. - aventi ad oggetto l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 15 del 2013, nella parte in cui prevede che, per le province soppresse a seguito dei referendum abrogativi svoltisi il 6 maggio 2012 (tra cui quella del Medio Campidano, ricorrente nel giudizio a quo), sono nominati commissari straordinari che assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle medesime province e predispongono gli atti necessari per le procedure conseguenti alla adottanda legge regionale di riforma organica degli enti locali. In ordine alla prima questione - proposta per violazione della riserva di legge regionale "rinforzata" prevista dal parametro statutario per la modifica delle circoscrizioni e delle funzioni (e dunque anche per la soppressione) delle province sarde - risulta non pertinente, o comunque perplessa, l'individuazione del correlativo oggetto, poiché il rimettente si limita ad adombrare una sorta di illegittimità derivata della disposizione censurata, consequenziale alla «illegittimità costituzionale dell'abrogazione referendaria della legge [regionale] n. 9 del 2001, istitutiva degli enti provinciali, tra i quali la Provincia del Medio Campidano», ma omette di prendere in esame, e di sottoporre al vaglio della Corte, il contesto normativo (legge reg. Sardegna n. 20 del 1957) e procedimentale (specificamente inerente alla ricordata procedura referendaria del 6 maggio 2012) direttamente dal quale - e non già dalla norma censurata - discende la soppressione di tutte le province "ordinarie" (ossia, non previste dallo statuto), tra cui quella del Medio Campidano. In ordine alla seconda questione - sollevata denunciando la "abbreviazione" del mandato degli organi elettivi della medesima provincia rispetto alla loro scadenza naturale (15 maggio 2015) - risulta incompleta la valutazione del quadro normativo di riferimento, poiché il giudice a quo non tiene conto della precedente legge reg. Sardegna n. 11 del 2012, ai sensi del cui art. 1, comma 3, gli organi in carica delle province destinate a soppressione per via referendaria erano già stati trasformati in organi di mera gestione provvisoria, con scadenza al «28 febbraio 2013», prorogata al «30 giugno 2013» dalla successiva legge regionale n. 5 del 2013.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  28/06/2013  n. 15  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 43  co. 2

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte