Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia relative allo smaltimento di rifiuti - Garanzie finanziarie per la copertura dei costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto e di recupero dell'area interessata - Determinazione attribuita alla Regione - Denunciata violazione della competenza legislativa e regolamentare dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Motivazione lacunosa e inadeguata sulla non manifesta infondatezza (in particolare, quanto alla scelta dei parametri e alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento) - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per motivazione lacunosa e inadeguata, sotto più profili, in punto di non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 13 del 1998, censurato dal TAR Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di determinare le garanzie finanziarie a copertura dei costi di eventuali interventi conseguenti a non corretta gestione dell'impianto di smaltimento di rifiuti, nonché necessari al recupero dell'area interessata. Il rimettente non indica le ragioni per le quali - in difformità dalla giurisprudenza costituzionale - ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all'emanazione della disposizione censurata; prospetta, inoltre, una carente ricostruzione del quadro normativo, omettendo ogni riferimento all'art. 195, comma 2, lett. g), del codice dell'ambiente (norma interposta nel giudizio definito dalla sentenza n. 67 del 2014, pur richiamata nelle ordinanze di rimessione); infine, non assolve adeguatamente all'onere di specificare le ragioni per le quali viene assunto a parametro l'art. 117 Cost., in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, lo scrutinio sulla normativa regionale censurata va riferito ai parametri vigenti al momento della sua emanazione. (Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2015 e n. 62 del 2012, ordinanza n. 172 del 2016).
L'assunzione a parametro dell'art. 117 Cost., anziché delle previsioni degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, implica l'onere di specificarne adeguatamente le ragioni, a pena di inammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2016 e n. 151 del 2015).
La motivazione inadeguata, perché lacunosa, in punto di non manifesta infondatezza comporta la manifesta inammissibilità della questione incidentale sollevata. (Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 120 e n. 70 del 2015).