Sentenza 248/2016 (ECLI:IT:COST:2016:248)
Massima numero 39102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, è dichiarata inammissibile - per tardività - la costituzione di A.G., parte del giudizio a quo, effettuata con atto depositato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
26/07/1999
n. 19
art. 10
co. 2
legge della Regione Calabria
05/10/2007
n. 22
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 3