Sentenza 248/2016 (ECLI:IT:COST:2016:248)
Massima numero 39102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/11/2016;  Decisione del  09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39103  39104


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, è dichiarata inammissibile - per tardività - la costituzione di A.G., parte del giudizio a quo, effettuata con atto depositato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  26/07/1999  n. 19  art. 10  co. 2

legge della Regione Calabria  05/10/2007  n. 22  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3