Sentenza 85/2024 (ECLI:IT:COST:2024:85)
Massima numero 46183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
16/04/2024; Decisione del
16/04/2024
Deposito del 13/05/2024; Pubblicazione in G. U. 15/05/2024
Titolo
Ordinamento penitenziario - In genere - Deroghe al regime ordinario - Funzione - Contenimento di una speciale pericolosità sociale del condannato e non punizione per la gravità del reato commesso. (Classif. 167001).
Ordinamento penitenziario - In genere - Deroghe al regime ordinario - Funzione - Contenimento di una speciale pericolosità sociale del condannato e non punizione per la gravità del reato commesso. (Classif. 167001).
Testo
Ogni misura che, a parità di pena inflitta, deroga in peius al regime penitenziario “ordinario” può trovare legittimazione sul piano costituzionale – al cospetto della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. – soltanto in quanto sia necessaria e proporzionata rispetto al contenimento di una speciale pericolosità sociale del condannato e non invece, tout court, in chiave di ulteriore punizione in ragione della speciale gravità del reato commesso. È, infatti, la misura della pena che nel nostro ordinamento deve riflettere la gravità del reato, non già la severità del regime penitenziario. (Precedenti: S. 149/2018 – mass. 39985; S. 97/2020 – mass. 42965; S. 351/1996).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte