Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Subingresso della Regione nel rapporto di lavoro fra le disciolte associazioni di divulgazione agricola e i loro dipendenti senza forme di selezione concorsuale - Deroga ingiustificata alla regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97, comma quarto, Cost. - l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2007 [e interpretato autenticamente dall'art. 42, comma 4, della legge reg. Calabria n. 15 del 2008]. La disposizione censurata dalla Corte d'appello di Catanzaro, sez. lavoro - applicabile ratione temporis nel giudizio principale, quantunque abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 58 del 2012 - viola la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, poiché dispone il subingresso della Regione nel rapporto di lavoro fra le disciolte associazioni di divulgazione agricola (di cui è pacifica la natura privatistica) e i loro dipendenti senza alcuna forma di selezione concorsuale, né indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga alla regola concorsuale.
La regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (art. 97, quarto comma, Cost.) va rispettata anche dalle disposizioni che disciplinano il passaggio di personale da soggetti privati ad enti pubblici. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013 , n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 del 2011, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005).
Eventuali deroghe alla regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (art. 97, quarto comma, Cost.) devono essere giustificate da una specifica esigenza di interesse pubblico, non potendo bastare a tal fine né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello della Regione ad avere il personale necessario allo svolgimento di funzioni già attribuite ad enti disciolti (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005).