Ricorso in via principale - Carenza di svolgimento argomentativo riguardo ad alcuni dei parametri evocati - Censure prive della necessaria chiarezza - Inammissibilità.
Le censure dei commi 1 e 2 dell'art. 1.2 della legge della Regione Abruzzo n. 2 del 2008, introdotti dall'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015, e quella dell'intero testo del medesimo art. 1 di quest'ultima legge - rispettivamente proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 41, 42, 43 e 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., in relazione agli artt. 43 e 49 del TFUE - non raggiungono la soglia minima di chiarezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale, in quanto nelle prime manca qualsiasi argomentazione relativamente al parametro evocato, mentre la seconda è, nel suo complesso, del tutto carente di supporto motivazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006, sulla necessaria soglia minima di chiarezza delle impugnazioni in via principale).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel giudizio in via principale costituisce onere del ricorrente non solo identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma anche esporre una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate. (Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2015, n. 259 e n. 39 del 2014; sentenze n. 184 del 2012, n. 119 del 2010, n. 261 del 1995).