Sentenza 249/2016 (ECLI:IT:COST:2016:249)
Massima numero 39177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
04/10/2016; Decisione del
04/10/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti - Attribuzione alla Regione della relativa competenza - Ricorso del Governo - Contrasto con la riserva allo Stato della determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti energetici - Illegittimità costituzionale parziale.
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti - Attribuzione alla Regione della relativa competenza - Ricorso del Governo - Contrasto con la riserva allo Stato della determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti energetici - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, cost. - l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 13 del 2015, nella parte in cui introduce l'art. 1.2, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008. La disposizione impugnata dal Governo - che affida alla Regione la competenza a stabilire le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, secondo un criterio proporzionale legato al diametro delle condotte e alla loro pressione d'esercizio - si pone in contrasto con l'espressa riserva allo Stato della "determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia", fissata dall'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 239 del 2004. Tale riserva risponde alla necessità di salvaguardare l'uniformità delle soluzioni tecniche, la cui adozione deve pertanto essere mantenuta in capo allo Stato, anche nelle materie di legislazione concorrente. (Precedente citato: sentenza n. 103 del 2006).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, cost. - l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 13 del 2015, nella parte in cui introduce l'art. 1.2, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008. La disposizione impugnata dal Governo - che affida alla Regione la competenza a stabilire le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, secondo un criterio proporzionale legato al diametro delle condotte e alla loro pressione d'esercizio - si pone in contrasto con l'espressa riserva allo Stato della "determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia", fissata dall'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 239 del 2004. Tale riserva risponde alla necessità di salvaguardare l'uniformità delle soluzioni tecniche, la cui adozione deve pertanto essere mantenuta in capo allo Stato, anche nelle materie di legislazione concorrente. (Precedente citato: sentenza n. 103 del 2006).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
08/06/2015
n. 13
art. 1
co.
legge della Regione Abruzzo
10/03/2008
n. 2
art.
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 7 lett. c)