Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Valutazione spettante alla Corte costituzionale - Censure relative al corretto esercizio della funzione legislativa (in specie, difetto di delega) - Pregiudizialità logico-giuridica - Conseguente esame preliminare rispetto alle censure per vizi sostanziali.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, devono essere esaminate in via preliminare le censure sollevate in riferimento all'art. 76 Cost., delle quali è palese la pregiudizialità logico-giuridica, in quanto investono il corretto esercizio della funzione legislativa e che l'eventuale fondatezza di esse eliderebbe in radice ogni questione relativa al contenuto precettivo della disposizione censurata, determinando l'assorbimento di quelle proposte in riferimento ad altri parametri.
Spetta alla Corte costituzionale valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame e stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre. (Precedente citato: sentenza n. 293 del 2010).
Il riferimento all'art. 77 Cost. non è conferente per denunciare l'eccesso di delega legislativa.