Sentenza 250/2016 (ECLI:IT:COST:2016:250)
Massima numero 39180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
18/10/2016; Decisione del
18/10/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Desumibilità dal quadro normativo e dalla motivazione non implausibile dell'ordinanza di rimessione - Ininfluenza dello ius superveniens privo di efficacia retroattiva - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Desumibilità dal quadro normativo e dalla motivazione non implausibile dell'ordinanza di rimessione - Ininfluenza dello ius superveniens privo di efficacia retroattiva - Ammissibilità della questione.
Testo
È rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui stabilisce i requisiti per la nomina a presidente del collegio arbitrale nelle controversie relative all'esecuzione di contratti pubblici. Il giudizio arbitrale a quo deve ritenersi disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e conseguentemente dalla norma censurata, non sussistendo i presupposti di ultrattività del d.P.R. n. 1063 del 1962 richiamato nella clausola compromissoria. L'esistenza nel medesimo giudizio della situazione di incompatibilità contemplata dal citato art. 241, comma 5, è motivata non implausibilmente dall'ordinanza di rimessione. Lo ius superveniens recato dall'art. 217, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 50 del 2016 - che ha abrogato lo stesso art. 241, comma 5, e introdotto una nuova disciplina delle modalità di nomina, dei requisiti degli arbitri e degli effetti della loro mancanza - è privo di efficacia retroattiva, e dunque non può venire in evidenza nel giudizio principale, che continua ad essere disciplinato dalla norma abrogata.
È rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui stabilisce i requisiti per la nomina a presidente del collegio arbitrale nelle controversie relative all'esecuzione di contratti pubblici. Il giudizio arbitrale a quo deve ritenersi disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e conseguentemente dalla norma censurata, non sussistendo i presupposti di ultrattività del d.P.R. n. 1063 del 1962 richiamato nella clausola compromissoria. L'esistenza nel medesimo giudizio della situazione di incompatibilità contemplata dal citato art. 241, comma 5, è motivata non implausibilmente dall'ordinanza di rimessione. Lo ius superveniens recato dall'art. 217, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 50 del 2016 - che ha abrogato lo stesso art. 241, comma 5, e introdotto una nuova disciplina delle modalità di nomina, dei requisiti degli arbitri e degli effetti della loro mancanza - è privo di efficacia retroattiva, e dunque non può venire in evidenza nel giudizio principale, che continua ad essere disciplinato dalla norma abrogata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/04/2006
n. 163
art. 241
co. 5
decreto legislativo
20/03/2010
n. 53
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte