Sentenza 250/2016 (ECLI:IT:COST:2016:250)
Massima numero 39181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39178  39179  39180  39182  39183  39184


Titolo
Delegazione legislativa - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Criteri di ordine generale - Interpretazione della delega alla stregua del quadro normativo e della finalità ispiratrice - Interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega - Successivo confronto tra gli esiti dei due paralleli processi ermeneutici - Riconoscimento al legislatore delegato di discrezionalità limitata - Carattere non vincolante dei lavori preparatori e dei pareri delle Commissioni parlamentari - Ulteriori criteri specifici relativi alle deleghe per l'attuazione di direttiva comunitaria, per il riordino normativo e per la "razionalizzazione" della disciplina vigente.

Testo

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi ed i criteri direttivi della delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2015, n. 229 del 2014).

Il contenuto della delega e dei principi e criteri direttivi, accertati identificando il complessivo contesto normativo e le finalità che le ispirano, costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata. Queste ultime vanno, quindi, lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della legge delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono. (Precedente citato: sentenza n. 210 del 2015).

L'art. 76 Cost. permette la delimitazione dell'area della delega mediante il ricorso a clausole generali, purché accompagnate dall'indicazione di precisi principi. (Precedente citato: sentenza n. 159 del 2001).

Al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega sempre che ne sia rispettata la ratio e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo. Infatti, l'art. 76 Cost. non riduce la funzione del legislatore delegato ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, tuttavia il potere di riempimento del primo non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, essendo quella su delega una legislazione vincolata. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013; sentenza n. 293 del 2010).

Il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante e non esprime interpretazioni autentiche della legge di delega, ma costituisce pur sempre elemento che, come in generale i lavori preparatori, può contribuire alla corretta esegesi della stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 308 e n. 193 del 2002, n. 173 del 1981).

Nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva comunitaria, i principi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto. (Precedente citato: sentenza n. 210 del 2015).

Nel caso di delega per il riordino normativo, al legislatore delegato spetta un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante e sono legittime soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato. (Precedenti citati: sentenze n. 94, n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012; sentenze n. 170 del 2007, n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998).

Nel caso di delega volta alla "razionalizzazione", deve essere inquadrato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalità di ricomposizione sistematica perseguita con l'operazione di riordino o riassetto. Qualora a tale ultima finalità si intenda aggiungere quella di innovare la disciplina oggetto di riorganizzazione, rimane imprescindibile la fissazione di precisi principi e criteri direttivi. (Precedenti citati: sentenze n. 162 del 2012, n. 94 del 2014 e n. 50 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte