Sentenza 250/2016 (ECLI:IT:COST:2016:250)
Massima numero 39182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39178  39179  39180  39181  39183  39184


Titolo
Appalti pubblici - Arbitrato nelle controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Requisiti del presidente del collegio arbitrale - Divieto di nomina per coloro che nel triennio precedente abbiano esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore nei giudizi arbitrali regolati dallo stesso art. 241 del codice dei contratti pubblici - Nullità del lodo in caso di inosservanza - Disciplina innovativa introdotta con decreto legislativo emanato in base a delega per l'attuazione di direttiva comunitaria - Difetto di base giuridica nei criteri direttivi volti alla razionalizzazione dell'arbitrato e nelle prescrizioni della direttiva comunitaria 2007/66/CE - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione alla legge delega n. 88 del 2009 e alla direttiva 2007/66/CE - l'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 53 del 2010, nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto "comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile". La norma del d.lgs. n. 53 del 2010 censurata dal Collegio arbitrale di Roma, stabilendo per il solo presidente del collegio arbitrale un requisito nuovo e ulteriore e collegando alla sua mancanza la nullità del lodo, introduce nel codice dei contratti pubblici una disciplina marcatamente innovativa dei requisiti degli arbitri, che non può farsi risalire alla legge delega n. 88 del 2009, recante la "legge comunitaria 2008". Ed infatti, nei principi e criteri posti da quest'ultima per l'insieme delle direttive comunitarie oggetto di attuazione non si fa cenno alla disciplina dell'arbitrato; i principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 44, comma 3, lett. m), della stessa legge per il recepimento della direttiva 2007/66/CE - che autorizzano il legislatore delegato a "dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato" - non concernono i requisiti del presidente del collegio arbitrale; l'indicata finalità di "razionalizzazione" identifica il riordino e la riorganizzazione di una disciplina già vigente ed è quindi insufficiente a legittimare previsioni innovative del tipo di quella in esame. Né alcun pertinente principio è desumibile dalle prescrizioni della direttiva 2007/66/CE, poiché essa non riguarda la disciplina dell'arbitrato dettata dal codice dei contratti pubblici, ma le procedure di ricorso relative alla fase dell'affidamento dell'appalto. Il difetto di base giuridica della norma censurata è suffragato dall'esame dei lavori preparatori del d.lgs. n. 53 del 2010 e dal parere espresso sul relativo schema di decreto dalle competenti Commissioni parlamentari. Innovativa rispetto alla disciplina dell'arbitrato posta dal codice di procedura civile - e quindi esulante dall'ambito della razionalizzazione e riorganizzazione autorizzata dal legislatore delegante - è altresì la disciplina degli effetti della mancanza del nuovo requisito, inscindibilmente correlata all'introduzione di esso.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 241  co. 5

decreto legislativo  20/03/2010  n. 53  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  07/07/2009  n. 88  art.   

direttiva CE  11/12/2007  n. 66  art.