Sentenza 85/2024 (ECLI:IT:COST:2024:85)
Massima numero 46184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  16/04/2024;  Decisione del  16/04/2024
Deposito del 13/05/2024; Pubblicazione in G. U. 15/05/2024
Massime associate alla pronuncia:  46181  46182  46183


Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Preclusione ai detenuti condannati per i c.d. reati ostativi - Ratio - Pericolosità del condannato, in ragione della presunta persistente sussistenza del vincolo con l'associazione criminale - Superamento della presunzione, per collaborazione o accertamenti in punto di fatto - Conseguente applicazione al detenuto delle regole ordinarie (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che sottrae alla disciplina ordinaria della corrispondenza telefonica "supplementare" giornaliera i detenuti per reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit., senza distinguere coloro ai quali non si applica il divieto di concessione dei benefici ivi previsto). (Classif. 167002).

Testo

Il meccanismo preclusivo posto dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. riposa sulla presunzione che, anche dopo l’ingresso in carcere, i collegamenti con l’organizzazione criminale siano mantenuti ed attuali, ricavandosene la permanente pericolosità del condannato, con conseguente inaccessibilità ai benefici penitenziari normalmente disponibili agli altri detenuti. In quest’ottica, la collaborazione processuale costituisce una sorta di prova legale della rottura del vincolo associativo rispetto al singolo detenuto, che a sua volta segnala l’inizio del suo percorso rieducativo, aprendo la strada alla successiva concessione dei vari benefici penitenziari. (Precedenti: S. 253/2019 - mass. 41928; O. 97/2021 - mass. 43874).

Ogniqualvolta il legislatore ritenga superata – per effetto della collaborazione processuale, ovvero sulla base di puntuali accertamenti in punto di fatto – la presunzione di persistente sussistenza del vincolo tra il condannato per un delitto di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. e l’associazione criminale, e dunque di una persistente pericolosità del condannato stesso, vengono meno al contempo le ragioni di una disciplina penitenziaria derogatoria sfavorevole rispetto a quella valevole per la generalità degli altri condannati. I detenuti per reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. sono, infatti, esclusi dalle regole ordinarie che vigono per la generalità degli altri detenuti soltanto nella misura in cui ad essi risulti in concreto applicabile la presunzione (meramente relativa) di persistenza dei legami con l’associazione criminosa, e dunque di pericolosità sociale ancora attuale. Laddove tale presunzione non operi, non v’è ragione per escluderli dall’applicazione delle regole ordinarie ovvero per sottoporli a regole più restrittive.

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 2-quinquies, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, come conv., nella parte in cui – nel disciplinare in senso più restrittivo la corrispondenza telefonica del detenuto aggiuntiva o “supplementare” rispetto a quella già prevista dall’art. 39 reg. penit. – non distingue tra i detenuti o internati per delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, ordin. penit. La disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Padova – nel disciplinare le telefonate “supplementari” con i figli minori o portatori di disabilità grave, ovvero familiari o persone affettivamente legate ricoverati presso strutture ospedaliere, prevedendo una telefonata giornaliera per la generalità di detenuti e una sola telefonata settimanale per tutti i detenuti per delitti di cui all’art. 4-bis – equipara, infatti, irragionevolmente i detenuti per delitti di cui all’art. 4-bis cui non si applica il divieto di benefici ivi previsto a coloro che ne sono, invece, esclusi in quanto presunti socialmente pericolosi. L’intera logica sottostante il sottosistema imperniato sull’art. 4-bis ordin. penit. avrebbe piuttosto imposto di equiparare la categoria in esame alla generalità dei detenuti e internati. Inoltre, la disciplina è ictu oculi distonica rispetto a quella della corrispondenza telefonica “ordinaria”, dettata dall’art. 39 reg. penit., che prevede per la generalità dei detenuti una telefonata alla settimana con i congiunti e i conviventi e un regime più restrittivo, di due telefonate al mese, per quei soli detenuti per i delitti di cui all’art. 4-bis per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto. A fronte di tale regola appare particolarmente irragionevole la drastica riduzione delle possibilità di corrispondenza telefonica proprio con le speciali categorie di familiari elencate nella disposizione censurata rispetto alle quali è invece importante assicurare la possibilità di contatti; e ciò, segnatamente, per quanto riguarda il rapporto con i figli minori, che il vigente ordinamento penitenziario – in armonia con l’art. 31 Cost. e gli obblighi internazionali in materia di tutela dell’interesse preminente del minore – mira quanto più possibile a preservare nonostante le inevitabili limitazioni discendenti dall’esecuzione della pena). (Precedente: S. 105/2023 – mass. 45659).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/04/2020  n. 28  art. 2  co. 1

legge  25/06/2020  n. 70  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte