Sentenza 251/2016 (ECLI:IT:COST:2016:251)
Massima numero 39221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/11/2016;  Decisione del  09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39222  39223  39224  39225  39226  39227  39228  39229  39230  39231  39232  39233  39234  39235


Titolo
Oggetto del giudizio - Legge di delegazione - Impugnazione in via principale - Ammissibilità - Condizione.

Testo

È ammissibile il ricorso proposto dalla Regione Veneto avverso disposizioni della legge n. 124 del 2015 contenenti deleghe in vari settori per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. Il carattere puntuale delle disposizioni impugnate è sufficiente a dimostrare la loro attitudine a ledere le sfere di competenza legislativa regionale concorrente e residuale, indicate dalla ricorrente.

La legge di delegazione, in quanto atto avente forza di legge, non si sottrae, ai sensi dell'art. 134 Cost., al controllo di costituzionalità in via principale, di cui può divenire oggetto quando sia possibile riscontrare una lesione dell'autonomia regionale. In tali casi, l'attenzione deve cadere non tanto sulla natura dell'atto impugnato, di per sé inequivocabilmente capace di integrare l'ordinamento giuridico con norme primarie, quanto piuttosto sulla ricorrenza dell'interesse regionale ad impugnarlo. (Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2010, n. 205 del 2005, n. 50 del 2005, n. 359 del 1993 e n. 224 del 1990).



Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/2015  n. 124  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte