Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Motivata ridondanza su competenze regionali specificamente indicate - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezioni preliminari.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa dello Stato in ordine alle censure di irragionevolezza e contrasto con il principio di buon andamento amministrativo (artt. 3 e 97 Cost.), rivolte dalla Regione Veneto ai principi e criteri direttivi stabiliti, in tema di dirigenza pubblica e di dirigenza sanitaria, dall'art. 11, comma 1, lett. f), i) e p), della legge n. 124 del 2015. Dette censure sono aggiuntive e strumentali rispetto a quella di invasione delle competenze legislative regionali residuali (in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale) e concorrenti (in materia di tutela della salute), risultando perciò assolto l'onere della ricorrente di individuare gli specifici ambiti di competenza regionale incisi dalle norme statali e di motivare la possibile ridondanza su essi della violazione dei parametri non competenziali.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. (Precedenti citati: sentenze n. 65 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 189 del 2015, n. 153 del 2015, n. 140 del 2015, n. 89 del 2015, n. 13 del 2015, n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012).