Sentenza 251/2016 (ECLI:IT:COST:2016:251)
Massima numero 39223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/11/2016;  Decisione del  09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39221  39222  39224  39225  39226  39227  39228  39229  39230  39231  39232  39233  39234  39235


Titolo
Ricorso in via principale - Formulazione delle censure - Identificazione chiara dell'oggetto e dei vizi ipotizzati - Rigetto di eccezione di genericità.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita genericità, proposta dalla difesa dello Stato in ordine alle censure rivolte dalla Regione Veneto all'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 124 del 2015. Le censure sono proposte chiaramente, in quanto assumono che la delega conferita al Governo (non solo per la semplificazione, ma anche) per la riorganizzazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, delle società partecipate e dei servizi pubblici di interesse economico generale, interferisca su ben identificate materie di competenza regionale (residuale e concorrente) e che il parere in Conferenza unificata, previsto per l'adozione dei relativi decreti legislativi, costituisca una forma di raccordo con le Regioni insufficiente e quindi lesiva del principio di leale collaborazione.

Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/2015  n. 124  art. 16  co. 1

legge  07/08/2015  n. 124  art. 16  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte