Sentenza 251/2016 (ECLI:IT:COST:2016:251)
Massima numero 39224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Amministrazione pubblica - Delega per la riforma dell'amministrazione digitale - Clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica statale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata imposizione alle Regioni di un nuovo e improprio onere di finanziamento della riforma - Omessa dimostrazione di tale conseguenza - Inammissibilità della questione.
Amministrazione pubblica - Delega per la riforma dell'amministrazione digitale - Clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica statale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata imposizione alle Regioni di un nuovo e improprio onere di finanziamento della riforma - Omessa dimostrazione di tale conseguenza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 23, comma 1, della legge n. 124 del 2015, impugnati dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. - nella parte in cui stabiliscono che dall'attuazione della delega per la riforma dell'amministrazione digitale e dai relativi decreti legislativi non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale. La ricorrente non dà conto della relazione tecnica di neutralità finanziaria che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1, deve corredare i decreti legislativi, né spiega come possa essere imposto alle Regioni un nuovo e improprio onere di finanziamento della riforma, lesivo della loro autonomia finanziaria, malgrado la previsione dell'art. 23, comma 1, che esclude nuovi o maggiori oneri a carico, in generale, della finanza pubblica e quindi anche di quella regionale.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 23, comma 1, della legge n. 124 del 2015, impugnati dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. - nella parte in cui stabiliscono che dall'attuazione della delega per la riforma dell'amministrazione digitale e dai relativi decreti legislativi non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale. La ricorrente non dà conto della relazione tecnica di neutralità finanziaria che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1, deve corredare i decreti legislativi, né spiega come possa essere imposto alle Regioni un nuovo e improprio onere di finanziamento della riforma, lesivo della loro autonomia finanziaria, malgrado la previsione dell'art. 23, comma 1, che esclude nuovi o maggiori oneri a carico, in generale, della finanza pubblica e quindi anche di quella regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/2015
n. 124
art. 1
co. 1
legge
07/08/2015
n. 124
art. 23
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte