Sentenza 251/2016 (ECLI:IT:COST:2016:251)
Massima numero 39225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Potestà legislativa dello Stato e delle Regioni - Interventi legislativi volti a disciplinare fenomeni sociali complessi intersecanti materie attribuite allo Stato e alle Regioni - Individuazione della materia prevalente sulle altre ai fini della determinazione della titolarità della competenza - Necessità, nella diversa ipotesi di "concorrenza di competenze" inestricabilmente connesse, di applicare il principio di leale collaborazione - Predisposizione a tal fine, da parte del legislatore statale, di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio unitario delle competenze.
Potestà legislativa dello Stato e delle Regioni - Interventi legislativi volti a disciplinare fenomeni sociali complessi intersecanti materie attribuite allo Stato e alle Regioni - Individuazione della materia prevalente sulle altre ai fini della determinazione della titolarità della competenza - Necessità, nella diversa ipotesi di "concorrenza di competenze" inestricabilmente connesse, di applicare il principio di leale collaborazione - Predisposizione a tal fine, da parte del legislatore statale, di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio unitario delle competenze.
Testo
La legge n. 124 del 2015 - che conferisce al Governo più deleghe per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, secondo un criterio di diversificazione delle misure da adottare nei singoli settori (cittadinanza digitale, dirigenza pubblica, lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, partecipazioni azionarie nelle pubbliche amministrazioni, servizi pubblici locali di interesse economico generale) - rientra nel novero degli interventi volti a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una fitta trama di relazioni ed emergono interessi distinti che ben possono ripartirsi diversamente lungo l'asse delle competenze normative di Stato e Regioni, corrispondenti alle diverse materie coinvolte. In tali casi, occorre valutare se una delle materie coinvolte si imponga sulle altre con carattere di prevalenza, al fine di individuare la titolarità della competenza. Qualora la valutazione di prevalenza risulti impossibile ed avalli la diversa ipotesi di "concorrenza di competenze" statali e regionali, si apre la strada all'applicazione del principio della leale collaborazione, in ossequio al quale il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, onde contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle competenze con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie. (Precedenti citati: sentenza n. 278 del 2010; sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012).
La legge n. 124 del 2015 - che conferisce al Governo più deleghe per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, secondo un criterio di diversificazione delle misure da adottare nei singoli settori (cittadinanza digitale, dirigenza pubblica, lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, partecipazioni azionarie nelle pubbliche amministrazioni, servizi pubblici locali di interesse economico generale) - rientra nel novero degli interventi volti a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una fitta trama di relazioni ed emergono interessi distinti che ben possono ripartirsi diversamente lungo l'asse delle competenze normative di Stato e Regioni, corrispondenti alle diverse materie coinvolte. In tali casi, occorre valutare se una delle materie coinvolte si imponga sulle altre con carattere di prevalenza, al fine di individuare la titolarità della competenza. Qualora la valutazione di prevalenza risulti impossibile ed avalli la diversa ipotesi di "concorrenza di competenze" statali e regionali, si apre la strada all'applicazione del principio della leale collaborazione, in ossequio al quale il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, onde contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle competenze con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie. (Precedenti citati: sentenza n. 278 del 2010; sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/2015
n. 124
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte