Leale collaborazione - Natura di principio guida sia nell'ipotesi di stretto intreccio fra materie e competenze dello Stato e delle Regioni, sia in quella di attrazione in sussidiarietà allo Stato della funzione legislativa, insieme a quella amministrativa - Conseguente esigenza di adeguato coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella forma dell'intesa - Idoneità del sistema delle conferenze a realizzare la leale collaborazione - Necessaria presenza in esso di procedure per il superamento delle divergenze mediante trattative.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'evenienza di uno stretto intreccio fra materie e competenze dello Stato e delle Regioni, la leale collaborazione costituisce principio guida e l'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione. Tale principio è tanto più apprezzabile nella "perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi" e diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori. (Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2016, n. 1 del 2016 e n. 278 del 2010).
L'esigenza di coinvolgere adeguatamente le Regioni e gli enti locali nella forma dell'intesa è stata riconosciuta anche nella ipotesi della attrazione in sussidiarietà della funzione legislativa allo Stato, in vista dell'urgenza di soddisfare esigenze unitarie, economicamente rilevanti, oltre che connesse all'esercizio della funzione amministrativa. In tal caso, l'esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale - e giustificare la deroga al riparto di competenze contenuto nel Titolo V Cost. - solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2016 e n. 303 del 2003).
Il sistema delle conferenze rappresenta il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale e una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione. L'intesa in sede di Conferenza unificata è stata più volte riconosciuta strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie, qualora non siano coinvolti interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2016, n. 88 del 2014, n. 297 del 2012, n. 163 del 2012, n. 401 del 2007 e n. 31 del 2006).
Nel quadro evolutivo del sistema delle conferenze, le procedure di consultazione devono prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione, senza prefigurare una drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti (la quale ridurrebbe all'espressione di un parere il ruolo dell'altra). La reiterazione delle trattative, al fine di raggiungere un esito consensuale, non comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo di decisore, nell'ipotesi in cui le strategie concertative abbiano esito negativo e non conducano a un accordo. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2016, n. 1 del 2016, n. 179 del 2012, n. 165 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005; in generale, con riferimento al "principio dell'accordo", sentenza n. 19 del 2015).