Sentenza 251/2016 (ECLI:IT:COST:2016:251)
Massima numero 39227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Delegazione legislativa - Deleghe per la riforma di istituti che incidono su competenze statali e regionali inestricabilmente connesse - Necessità dell'intesa fra Stato ed enti territoriali ai fini dell'attuazione - Conseguente attrazione degli emanandi decreti legislativi nelle procedure di leale collaborazione.
Delegazione legislativa - Deleghe per la riforma di istituti che incidono su competenze statali e regionali inestricabilmente connesse - Necessità dell'intesa fra Stato ed enti territoriali ai fini dell'attuazione - Conseguente attrazione degli emanandi decreti legislativi nelle procedure di leale collaborazione.
Testo
Quantunque la Corte costituzionale abbia più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo, tuttavia, là dove il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa. Quest'ultima si impone quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi adottati dal Governo sulla base dell'art. 76 Cost., i quali - essendo, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, e condizionati, per la loro validità, a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche nella legge di delegazione - finiscono con l'essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze. Nel seguire le cadenze temporali entro cui esercita la delega, riferita a "oggetti distinti suscettibili di separata disciplina" (art. 14 della legge n. 400 del 1988), il Governo può fare ricorso a tutti gli strumenti che reputa, di volta in volta, idonei al raggiungimento dell'obiettivo finale, che consiste nel vagliare la coerenza dell'intero procedimento di attuazione della delega, senza sottrarlo alla collaborazione con le Regioni.
Quantunque la Corte costituzionale abbia più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo, tuttavia, là dove il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa. Quest'ultima si impone quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi adottati dal Governo sulla base dell'art. 76 Cost., i quali - essendo, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, e condizionati, per la loro validità, a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche nella legge di delegazione - finiscono con l'essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze. Nel seguire le cadenze temporali entro cui esercita la delega, riferita a "oggetti distinti suscettibili di separata disciplina" (art. 14 della legge n. 400 del 1988), il Governo può fare ricorso a tutti gli strumenti che reputa, di volta in volta, idonei al raggiungimento dell'obiettivo finale, che consiste nel vagliare la coerenza dell'intero procedimento di attuazione della delega, senza sottrarlo alla collaborazione con le Regioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/1988
n. 400
art. 14