Sentenza 251/2016 (ECLI:IT:COST:2016:251)
Massima numero 39228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega legislativa per la modifica e l'integrazione del codice dell'amministrazione digitale - Previsione di principi e criteri direttivi e del parere della Conferenza unificata per l'esercizio della delega - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione di competenze (residuali) regionali nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità dell'intervento alla prevalente competenza del legislatore statale in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" - Rispondenza dell'intervento statale ad esigenze contigue alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Non fondatezza della questione.
Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega legislativa per la modifica e l'integrazione del codice dell'amministrazione digitale - Previsione di principi e criteri direttivi e del parere della Conferenza unificata per l'esercizio della delega - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione di competenze (residuali) regionali nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità dell'intervento alla prevalente competenza del legislatore statale in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" - Rispondenza dell'intervento statale ad esigenze contigue alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), c) e g), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, censurati dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - nella parte in cui dettano principi e criteri direttivi in ordine all'adozione di «uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale» (di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), previo parere della Conferenza unificata (di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997). Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto, pur intersecando sfere di attribuzione (residuale) regionale come il turismo e l'organizzazione amministrativa regionale, costituiscono, in via prevalente, espressione della competenza statale nella materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (art. 117, secondo comma, lett. r, Cost.), in quanto sono strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione; inoltre, assolvono all'esigenza primaria di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale, nell'accesso ai dati personali, come pure ai servizi, esigenza che confina anche con la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni. La piena competenza dello Stato (coerente con l'impegno, dallo stesso assunto, di uniformarsi alle indicazioni provenienti dall'Unione europea) esclude anche ogni profilo di violazione del principio di leale collaborazione. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), c) e g), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, censurati dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - nella parte in cui dettano principi e criteri direttivi in ordine all'adozione di «uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale» (di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), previo parere della Conferenza unificata (di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997). Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto, pur intersecando sfere di attribuzione (residuale) regionale come il turismo e l'organizzazione amministrativa regionale, costituiscono, in via prevalente, espressione della competenza statale nella materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (art. 117, secondo comma, lett. r, Cost.), in quanto sono strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione; inoltre, assolvono all'esigenza primaria di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale, nell'accesso ai dati personali, come pure ai servizi, esigenza che confina anche con la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni. La piena competenza dello Stato (coerente con l'impegno, dallo stesso assunto, di uniformarsi alle indicazioni provenienti dall'Unione europea) esclude anche ogni profilo di violazione del principio di leale collaborazione. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/2015
n. 124
art. 1
co. 1
legge
07/08/2015
n. 124
art. 1
co. 1
legge
07/08/2015
n. 124
art. 1
co. 1
legge
07/08/2015
n. 124
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte