Sentenza 251/2016 (ECLI:IT:COST:2016:251)
Massima numero 39229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/11/2016;  Decisione del  09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39221  39222  39223  39224  39225  39226  39227  39228  39230  39231  39232  39233  39234  39235


Titolo
Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega legislativa per la riorganizzazione della dirigenza pubblica e di quella sanitaria - Prevista adozione dei decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Adeguatezza soltanto di quest'ultima forma di raccordo a garantire il giusto contemperamento della compressione delle competenze regionali coinvolte - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 11, comma 1, lett. a), b), n. 2), c), nn. 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto - che (per apprezzabili esigenze di unitarietà) enunciano in modo dettagliato i principi e criteri direttivi della delega finalizzata alla riorganizzazione di tutta la dirigenza pubblica, inclusa quella regionale - incidono su ambiti riconducibili alla competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" (per la parte concernente il rapporto di lavoro privatizzato) e alla determinazione statale dei principi fondamentali in materia di tutela della salute (per la parte relativa alla disciplina della dirigenza sanitaria), ma interferiscono anche profondamente con la competenza residuale delle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (entro cui si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, il conferimento e la durata degli incarichi) nonché con la potestà residuale regionale in materia di formazione o con quella concorrente in materia di tutela della salute (per la parte relativa alla disciplina della dirigenza sanitaria). A fronte di tale palese concorso di competenze inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente, l'intervento del legislatore statale non è costituzionalmente illegittimo, se necessario a garantire l'esigenza di unitarietà sottesa alla riforma, ma deve muoversi nel rispetto del principio di leale collaborazione, garantendo nella fase attuativa della delega un reale coinvolgimento delle Regioni, per realizzare il quale non è sufficiente il prescritto parere in Conferenza unificata, essendo bensì l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (irragionevolmente prevista dal legislatore delegante solo per l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali) l'unica forma idonea ad assicurare - mediante lo svolgimento di genuine trattative prima dell'adozione dei decreti delegati - il raccordo tra le competenze esclusivamente statali e regionali coinvolte dalla riforma. (Precedenti citati: sentenze n. 26 del 2016, n. 1 del 2016, n. 140 del 2015, n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 del 2008 e n. 50 del 2008, sulla leale collaborazione come principio guida nei rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie).

Per la parte relativa al trattamento economico, al regime di responsabilità o comunque a profili attinenti al lavoro privatizzato, la disciplina della dirigenza pubblica (inclusa quella regionale) incide su ambiti riconducibili alla competenza del legislatore statale in materia di "ordinamento civile". (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2014, n. 61 del 2014 e n. 345 del 2004).

Per gli aspetti concernenti i requisiti di accesso al ruolo e di reclutamento nonché i criteri di conferimento, durata e revoca degli incarichi, la disciplina della dirigenza regionale è riconducibile alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, in quanto inerisce ai profili pubblicistico-organizzativi del pubblico impiego, rispetto ai quali il legislatore statale interviene solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione. (Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2013, n. 149 del 2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010).

La disciplina della dirigenza sanitaria incide su ambiti riconducibili alla competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di tutela della salute e - quanto alla normativa di dettaglio - ricade nella competenza concorrente delle Regioni nella medesima materia ed in quella residuale regionale in materia di formazione. (Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2015, n. 233 del 2006 e n. 181 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/2015  n. 124  art. 11  co. 1

legge  07/08/2015  n. 124  art. 11  co. 1

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legge  07/08/2015  n. 124  art. 11  co. 1

legge  07/08/2015  n. 124  art. 11  co. 1

legge  07/08/2015  n. 124  art. 11  co. 1

legge  07/08/2015  n. 124  art. 11  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte