Sentenza 251/2016 (ECLI:IT:COST:2016:251)
Massima numero 39231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/11/2016;  Decisione del  09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39221  39222  39223  39224  39225  39226  39227  39228  39229  39230  39232  39233  39234  39235


Titolo
Thema decidendum - Questioni in via principale aventi ad oggetto norme diverse ma strettamente connesse - Esame congiunto.

Testo
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 124 del 2015 - censurati dalla Regione Veneto in quanto conterrebbero una delega alla riorganizzazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, prescrivendo il mero parere in Conferenza unificata come forma di raccordo con le interferenti competenze regionali (di tipo residuale e concorrente) - devono essere esaminate congiuntamente a quelle, strettamente connesse, relative agli artt. 17, 18 e 19 della stessa legge n. 124, recanti i principi e criteri direttivi e i vincoli procedurali per l'adozione dei decreti legislativi relativi ai predetti settori.

Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/2015  n. 124  art. 16  co. 1

legge  07/08/2015  n. 124  art. 16  co. 4

legge  07/08/2015  n. 124  art. 17  co. 

legge  07/08/2015  n. 124  art. 18  co. 

legge  07/08/2015  n. 124  art. 19  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte