Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega legislativa per il riordino del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Prevista adozione dei decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Adeguatezza soltanto di quest'ultima forma di raccordo a garantire il giusto contemperamento della compressione delle competenze regionali coinvolte - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 17, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto - recanti puntuali principi e criteri direttivi della delega per il riordino unitario della disciplina del lavoro alle dipendenze di tutte le pubbliche amministrazioni - incidono in ambiti disparati, alcuni dei quali sono riconducibili alla competenza dello Stato in materia di ordinamento civile (come nel caso delle indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, ormai privatizzato, dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, e il relativo regime di responsabilità) o alla determinazione statale dei principi di coordinamento della finanza pubblica (come nel caso degli obiettivi di contenimento delle assunzioni), mentre altri mettono in gioco in misura rilevante, anche la competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali (come nel caso della fissazione di precisi criteri inerenti alle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al lavoro pubblico regionale). A fronte di tale "concorrenza" di competenze, nessuna delle quali prevale sulle altre, il vincolo di strumentalità, che, nella prospettiva unitaria sottesa alla riforma, esse rivelano, costituisce fondamento di validità dell'intervento del legislatore statale, ma impone a quest'ultimo il rispetto del principio di leale collaborazione nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che è l'unica adeguata a garantire il giusto contemperamento della compressione delle competenze delle Regioni, attraverso la loro partecipazione con il Governo alla definizione della disciplina attuativa della delega.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, ormai privatizzato, e il relativo regime di responsabilità sono soggetti alle norme dell'ordinamento civile di spettanza esclusiva del legislatore statale. (Precedenti citati: sentenza n. 62 del 2013).
Le procedure concorsuali per l'accesso al lavoro pubblico regionale sono riconducibili alla competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 100 del 2010, n. 95 del 2008, n. 233 del 2006 e n. 380 del 2004).