Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega legislativa per il riordino delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni - Prevista adozione dei decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata - Adeguatezza solo dell'intesa, e non del mero parere, a garantire l'integrazione delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 18, lett. a), b), c), e), i), l) e m), nn. da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto - recanti specifici criteri di delega per il riordino della complessa disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di chiarezza e semplificazione normativa nonché di tutela e promozione della concorrenza - coinvolgono inevitabilmente profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali; ma coinvolgono anche profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate (che trova nel codice civile la sua radice) e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale. In presenza di tale "concorrenza" di competenze statali e regionali, la necessaria applicazione del principio di leale collaborazione esige che ai principi e criteri direttivi il Governo dia attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali nella Conferenza unificata, la quale è la sede più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, quando siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali.
In tema di società a partecipazione pubblica, la giurisprudenza costituzionale da un lato ha ricondotto le disposizioni inerenti all'attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della tutela della concorrenza in considerazione dello scopo di talune disposizioni di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali; dall'altro ha dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, e quindi anche alle Regioni, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 326 del 2008, sulle competenze esclusive dello Stato; n. 229 del 2013, sulla competenza regionale residuale).