Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega legislativa per il riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale - Prevista adozione dei decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata - Adeguatezza solo dell'intesa, e non del mero parere, a garantire l'integrazione delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 19, lett. b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto - riguardanti la delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale - contengono principi e criteri direttivi entro cui si intrecciano previsioni riconducibili alla competenza statale, in quanto strettamente finalizzate alla tutela della concorrenza; previsioni palesemente eccedenti tale finalità, inerenti alla gestione e organizzazione dei medesimi servizi, espressione della competenza legislativa regionale residuale; e previsioni incidenti in ambiti ancora diversi, come quelle inerenti alla disciplina dei rapporti di lavoro. Sebbene costituiscano espressione di interessi distinti, corrispondenti alle diverse competenze legislative dello Stato e delle Regioni, tali disposizioni sono tenute insieme da forti connessioni e risultano inscindibili l'una dall'altra, inserite come sono in un unico progetto di riordino. Nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi da esse stabiliti, il Governo supera lo scrutinio di legittimità costituzionale se rispetta il principio di leale collaborazione, avviando le procedure inerenti all'intesa con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, rientra nella competenza legislativa statale esclusiva disciplinare il regime dei servizi pubblici locali di interesse economico generale per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato e che siano volti, in via primaria, alla tutela e alla promozione della concorrenza, nel limite della proporzionalità e adeguatezza dell'intervento; rientra invece nella competenza legislativa regionale residuale (che si accompagna alla competenza regolamentare degli enti locali di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.) disciplinare tutti quei profili (ivi compreso il trasporto pubblico locale) che non siano strumentali a garantire la concorrenza. (Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2016, n. 325 del 2010, n. 443 del 2007 e n. 272 del 2004).