Sentenza 251/2016 (ECLI:IT:COST:2016:251)
Massima numero 39235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di parziale incostituzionalità di norma delegante per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione della delega - Estensione ai decreti legislativi emanati in base alla norma dichiarata incostituzionale - Esclusione - Necessità di accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali in caso di impugnazione delle disposizioni delegate.
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di parziale incostituzionalità di norma delegante per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione della delega - Estensione ai decreti legislativi emanati in base alla norma dichiarata incostituzionale - Esclusione - Necessità di accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali in caso di impugnazione delle disposizioni delegate.
Testo
Le pronunce di illegittimità costituzionale di alcune norme di delegazione legislativa contenute nella legge n. 124 del 2015 - adottate per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio governativa della delega - sono circoscritte alle disposizioni di delegazione e non si estendono a quelle delegate attuative. Tuttavia, nel caso di impugnazione di queste ultime, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare ai fini di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.
Le pronunce di illegittimità costituzionale di alcune norme di delegazione legislativa contenute nella legge n. 124 del 2015 - adottate per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio governativa della delega - sono circoscritte alle disposizioni di delegazione e non si estendono a quelle delegate attuative. Tuttavia, nel caso di impugnazione di queste ultime, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare ai fini di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/2015
n. 124
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte