Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens non espressamente abrogativo del parametro interposto e non pertinente al relativo ambito di applicazione - Valutazione dei suoi effetti - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna n. 36 del 2013, non è accolta l'eccezione di improcedibilità basata sull'assunto che le norme di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 112 del 1998 evocate come parametro interposto all'art. 117, terzo comma, Cost. sarebbero state implicitamente abrogate dall'art. 1, comma 85, della sopravvenuta legge n. 56 del 2014. Tale legge non si applica alle Regioni ad autonomia speciale (art. 1, comma 145) e non abroga espressamente le evocate disposizioni del d.lgs. n. 112 del 1998, bensì individua le funzioni fondamentali delle Province delle Regioni a statuto ordinario, sicché la valutazione delle conseguenze che essa comporta sulla vigenza del parametro interposto pone problemi interpretativi che riguardano il merito, e non l'ammissibilità delle questioni.
L'eventuale sopravvenuta abrogazione del parametro interposto può determinare non già una pronuncia di improcedibilità della questione in via principale, ma di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. (Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2014 e n. 32 del 2012).