Ricorso in via principale - Impugnazione statale di legge di Regione ad autonomia speciale - Richiamo alla clausola di maggior favore (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) in assenza di previsioni dello statuto speciale relative alla materia regolata - Sufficienza - Eventuale interferenza con altre materie statutariamente regolate - Valutazione attinente al merito della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna n. 36 del 2013, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità basate sull'assunto che il ricorso del Governo non avrebbe dato conto delle disposizioni statutarie relative alle competenze regionali e, in particolare, degli artt. 3, primo comma, e 43, secondo comma, dello statuto speciale, che attribuiscono alla Regione competenze primarie in materia di enti locali. Il ricorrente richiama quale parametro l'art. 117, terzo comma, Cost., facendo espresso riferimento alla clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e dunque avendo ben presente che lo statuto speciale per la Sardegna nulla dispone sulla competenza legislativa regionale nella materia "protezione civile", cui lo stesso ricorrente ascrive le disposizioni impugnate. Quanto alla mancata considerazione della competenza regionale primaria in materia di enti locali, l'eccezione non attiene al preliminare profilo dell'ammissibilità della questione promossa, ma a quello, successivo, del merito, risolvendosi nell'individuazione del titolo di competenza cui ricondurre la disciplina impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2014 e n. 36 del 2013).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio - della quale è onerato il ricorrente - non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2016, n. 151 del 2015, n. 142 del 2015, n. 87 del 2014, n. 54 del 2014, n. 308 del 2013, n. 288 del 2013, n. 277 del 2013, n. 187 del 2013).