Sentenza 252/2016 (ECLI:IT:COST:2016:252)
Massima numero 39262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:  39260  39261  39263


Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione - Identificazione dei parametri costituzionali e interposti e argomentazione sintetica delle ragioni di censura - Sufficienza - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto gli artt. 1 e 4 della legge reg. Sardegna n. 36 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di motivazione sui parametri - basata sull'assunto che nel ricorso governativo non sarebbe esplicitato il principio fondamentale ricavabile dalla normativa statale evocata a parametro interposto. Il ricorso identifica in modo chiaro sia il parametro del giudizio che le disposizioni interposte, argomentando le censure, seppur sinteticamente, in modo da consentire la determinazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni che sostengono l'impugnazione. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2015, n. 54 del 2015 e n. 54 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  20/12/2013  n. 36  art. 1  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  20/12/2013  n. 36  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte