Sentenza 86/2024 (ECLI:IT:COST:2024:86)
Massima numero 46164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  16/04/2024;  Decisione del  16/04/2024
Deposito del 13/05/2024; Pubblicazione in G. U. 15/05/2024
Massime associate alla pronuncia:  46163  46165


Titolo
Reati e pene - Rapina - Rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Possibile applicazione di una diminuente quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Omessa previsione - Irragionevolezza, violazione del principio di personalità della responsabilità penale nonché della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210033).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Come per l’estorsione – per la quale è stabilita la medesima pena e che ha subito parallele modifiche nel trattamento sanzionatorio – anche per la rapina impropria l’elevato minimo edittale previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Cuneo (cinque anni di reclusione), introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo quando l’offensività concreta del fatto non ne giustifichi una punizione così severa, determinando l’irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione. Anche nella rapina infatti – connotata da una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella dell’estorsione – la violenza o la minaccia possono essere, come nel caso oggetto del giudizio a quo, di modesta portata e il danno cagionato di valore infimo. Occorre pertanto prevedere anche in relazione a tale fattispecie un’attenuante ad effetto comune, analoga a quella introdotta dalla sentenza n. 120 del 2020 per l’estorsione, quale “valvola di sicurezza”, che consenta al giudice nei casi di lieve entità di temperare la sanzione. Gli indici di detta attenuante – estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi – garantiscono che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 628  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte