Turismo - In genere - Norme della Regione Toscana - Testo unico del turismo - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Limiti e condizioni di esercizio - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 256001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 41, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, con riferimento alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, stabilisce che il loro esercizio e` consentito esclusivamente in immobili e unita` immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelli aventi destinazione d’uso residenziale. L’obbligo di destinazione d’uso turistico-ricettiva non contraddice le caratteristiche della civile abitazione perché è collegato al profilo gestionale (cioè al suo stabile utilizzo a fini di attività ricettiva) e al fatto che la destinazione residenziale e quella turistico-ricettiva rappresentano due categorie funzionali autonome dal punto di vista urbanistico. La non irragionevolezza del collegamento tra stabile attività ricettiva e mutamento di destinazione d’uso emerge inoltre anche dalla legislazione statale (art. 37-bis, comma 1, del d.l. n. 50 del 2022, come conv.).