Patrocinio a spese dello Stato – In genere – Funzione – Rimozione delle difficoltà economiche all’esercizio del diritto di difesa – Differenze economiche rispetto alla difesa tecnica – Previsto recupero delle spese anticipate dallo Stato nella difesa tecnica, ad esclusione di quelle di cui si fa carico lo Stato nel patrocinio dei non abbienti. (Classif. 175001).
Il patrocinio a spese dello Stato e la difesa tecnica d’ufficio sono istituti parzialmente diversi, ancorché riconducibili ad una comune matrice pubblicistica, posto che la funzione del primo è quella di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono frapporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, mentre la seconda valorizza la natura giusta del processo in cui essa è resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice. Le differenze si colgono anche sul versante degli effetti economici: mentre il difensore del soggetto ammesso al patrocinio per i non abbienti è remunerato dallo Stato mediante assunzione in via definitiva dell’onere del relativo onorario e delle spese (analogamente per le spettanze degli ausiliari del giudice, degli investigatori privati e dei consulenti tecnici nominati dalla parte), per quanto concerne invece la difesa d’ufficio lo Stato, ove ricorrano l’insolvenza o l’irreperibilità dell’imputato, anticipa gli onorari e le spese al professionista, salvo poi tentarne il recupero nei confronti dello stesso imputato che divenga, rispettivamente, solvibile o reperibile; cosicché la differenza tra i due sistemi di anticipazione delle spese da parte dello Stato risiede proprio nel regime del recupero, escluso nel patrocinio per i non abbienti. (Precedenti: S. 58/2025 - mass. 46765; S. 166/2022 - mass. 44903; S. 266/2003 - mass. 27877).