Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio ritualmente promosso - Ratio - Autonomia dei due giudizi - Conseguente verifica della rilevanza alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione. (Classif. 111011).
Secondo quanto stabilisce l’art. 21 delle Norme integrative, le sorti del procedimento principale, in linea di principio, non producono effetti sul giudizio incidentale. Quest’ultimo, infatti, in ossequio al principio di autonomia, non risente delle vicende di fatto successive all’ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale. La rilevanza della questione deve essere infatti valutata alla luce delle circostanze esistenti al momento del provvedimento di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti quand’anche costituiti dall’estinzione del giudizio principale per effetto di rinuncia da parte dei ricorrenti. (Precedenti: S. 120/2024 - mass. 46314; S. 270/2020 - mass. 42912; S. 244/2020 - mass. 43111).