Sentenza 61/2026 (ECLI:IT:COST:2026:61)
Massima numero 47373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  24/03/2026;  Decisione del  24/03/2026
Deposito del 30/04/2026; Pubblicazione in G. U. 06/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47374  47375


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Oneri di urbanizzazione - Tipologia e causa giustificatrice - Disciplina - Necessità di un intervento uniforme su tutto il territorio nazionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della novella legislativa della Regione Toscana che impone l'obbligo di versare gli oneri di urbanizzazione primaria anche nelle ipotesi di cambiamento di destinazione d'uso "verticale"). (Classif. 090010).

Testo

La disciplina degli oneri di urbanizzazione rientra nella materia dell’edilizia, confluita, unitamente all’urbanistica, nella materia «governo del territorio», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Ad essa accede, condividendone la natura, quella relativa agli oneri di urbanizzazione connessi al rilascio o alla formazione di tali titoli. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44555; S. 247/2020 - mass. 43131; S. 309/2011- mass. 35944).

Gli oneri di urbanizzazione sono corrispettivi di diritto pubblico volti a compensare la collettività del nuovo carico urbanistico, quale maggiore dotazione di servizi che l’opera assentita andrà a generare. Il principio di onerosità del titolo abilitativo impone, a carico di chi richiede il permesso di costruire, un costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione, distinti in oneri di urbanizzazione primaria (strade, fognature, allacci agli impianti del gas, ecc.) e secondaria (servizi per la collettività, asili nido e scuole per l’infanzia, mercati, chiese, impianti sportivi, strutture sanitarie, ecc.): i primi sono dovuti in ragione di un aumento del carico urbanistico che deriva dalla edificazione di una nuova costruzione o da una modifica di destinazione d’uso di un immobile preesistente; i secondi costituiscono il costo “sociale” del nuovo insediamento sul territorio. La determinazione degli oneri, anche in quanto correlata alla misura degli standard, non può che essere regolata da un criterio di uniformità sull’intero territorio nazionale, così come non può che essere disciplinata in modo uniforme la deroga o la riduzione dell’importo previsto. (Precedenti: S. 247/2020 - mass. 43131; S. 231/2016 - mass. 39099).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-bis all’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.». La disposizione impugnata dal Governo viola il parametro interposto di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia, che, relativamente agli oneri di urbanizzazione – la cui disciplina accede a quella dei titoli edilizi, a sua volta ascrivibile ai principi fondamentali della materia – dovuti nell’ipotesi di cambiamento di destinazione d’uso “verticale”, salvaguarda solo l’obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria. Al contrario, l’art. 3, comma 2, con l’inciso indicato, consente ai comuni di imporre, ai fini del mutamento di destinazione d’uso “verticale”, la debenza anche degli oneri di urbanizzazione primaria).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  20/08/2025  n. 51  art. 3  co. 2

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 99  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 23  ter