Regioni (competenza residuale ) - Turismo - Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (in particolare: gestione imprenditoriale di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio) - Disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2025 - Possibilità di continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni - Conseguente applicazione, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della libertà di iniziativa economica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 218009).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025, che, modificando il comma 2 dell’art. 144 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che pone maggiori restrizioni alla gestione, nello stesso edificio, di due affittacamere o di due bed and breakfast, per cui il gestore può mantenerli solo se, complessivamente, rispettano il limite dimensionale fissato (6 camere/12 posti letto), altrimenti deve ridurre l’attività (salva la possibilità di mutare tipo di esercizio o di destinare una delle due unità immobiliari a locazione turistica, oltre a quella di spostare una delle due attività in un altro edificio o di affittare il secondo immobile per scopi non turistici). La disposizione impugnata persegue l’utilità sociale posta alla base della limitata configurazione dimensionale degli affittacamere, dei bed and breakfast e delle residenze d’epoca. La limitazione delle scelte imprenditoriali è dunque finalizzata ad evitare aggiramenti dei limiti previsti al fine di garantire un’offerta diversificata di strutture ricettive.