Sentenza 253/2016 (ECLI:IT:COST:2016:253)
Massima numero 39145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale - Inclusione tra i beni invenduti oggetto di progetti di recupero e valorizzazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute nonché della competenza statale esclusiva nelle materie "ordinamento civile" e "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - cessazione della materia del contendere.

Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte n. 12 del 2015, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l) e g), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 37, 38, 70, 104, 141, 142, 142-bis, 144, 152 e 153 del d.lgs. n. 219 del 2006. La disposizione impugnata - che includeva i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale tra i beni invenduti oggetto di progetti di recupero e valorizzazione - è stata interamente abrogata, con effetti pienamente satisfattivi delle ragioni del ricorrente, dall'art. 64, comma 1, della sopravvenuta legge reg. Piemonte n. 26 del 2015, e non ha avuto applicazione nel breve periodo di vigenza, non essendo state approvate le norme regolamentari essenziali per la sua attuazione.
Per costante giurisprudenza, affinché una sopravvenuta modifica della norma impugnata in via principale possa determinare la cessazione della materia del contendere, devono concorrere due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, e le disposizioni censurate non devono avere avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2016, n. 185 del 2016, n. 155 del 2016, n. 147 del 2016, n. 101 del 2016, n. 39 del 2016, n. 32 del 2015, n. 17 del 2015, n. 8 del 2015, n. 2 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  23/06/2015  n. 12  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 37  

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 38  

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 70  

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 104  

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 141  

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 142  

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 142  bis

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 144  

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 152  

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 153