Ordinanza 254/2016 (ECLI:IT:COST:2016:254)
Massima numero 39139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
18/10/2016; Decisione del
18/10/2016
Deposito del 25/11/2016; Pubblicazione in G. U. 30/11/2016
Massime associate alla pronuncia:
39138
Titolo
Previdenza - Cassa nazionale della previdenza forense - Contributo di solidarietà a carico degli avvocati pensionati di vecchiaia - Mancata previsione di un tetto massimo - Denunciata violazione della funzione previdenziale della contribuzione versata - Richiesta alla Corte di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione.
Previdenza - Cassa nazionale della previdenza forense - Contributo di solidarietà a carico degli avvocati pensionati di vecchiaia - Mancata previsione di un tetto massimo - Denunciata violazione della funzione previdenziale della contribuzione versata - Richiesta alla Corte di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 e del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, nonché degli artt. 2, comma 8, 10, comma 3, e 11, comma 4, della legge n. 576 del 1980, censurati dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 38 Cost., nella parte in cui «non prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalità solidaristica e pertanto non tutelano la funzione previdenziale della contribuzione versata». Il petitum formulato dal rimettente non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia previdenziale.
Per costante giurisprudenza costituzionale, una pronuncia additiva presuppone l'impossibilità di superare la "norma negativa", affetta da incostituzionalità, per via d'interpretazione, e l'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a "rime obbligate"); tale tipo di pronuncia non è ammissibile, in particolare, quando il petitum formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante anche dalla "natura creativa" e "non costituzionalmente obbligata" della soluzione evocata, tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2016, n. 277 del 2014, n. 241 del 2014, n. 81 del 2014 e n. 30 del 2014; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 190 del 2013).
È dichiarata manifestamente inammissibile - per richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 e del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, nonché degli artt. 2, comma 8, 10, comma 3, e 11, comma 4, della legge n. 576 del 1980, censurati dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 38 Cost., nella parte in cui «non prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalità solidaristica e pertanto non tutelano la funzione previdenziale della contribuzione versata». Il petitum formulato dal rimettente non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia previdenziale.
Per costante giurisprudenza costituzionale, una pronuncia additiva presuppone l'impossibilità di superare la "norma negativa", affetta da incostituzionalità, per via d'interpretazione, e l'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a "rime obbligate"); tale tipo di pronuncia non è ammissibile, in particolare, quando il petitum formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante anche dalla "natura creativa" e "non costituzionalmente obbligata" della soluzione evocata, tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2016, n. 277 del 2014, n. 241 del 2014, n. 81 del 2014 e n. 30 del 2014; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 190 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/06/1994
n. 509
art. 1
co. 4
decreto legislativo
30/06/1994
n. 509
art. 2
co. 2
decreto legislativo
30/06/1994
n. 509
art. 3
co. 2
legge
08/08/1995
n. 335
art. 3
co. 12
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 18
co. 11
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
legge
20/09/1980
n. 576
art. 2
co. 8
legge
20/09/1980
n. 576
art. 10
co. 3
legge
20/09/1980
n. 576
art. 11
co. 4
17/03/2006
n.
art. 1
co.
19/09/2008
n.
art. 2
co.
05/09/2012
n.
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte