Acque e acquedotti - Norme della Regione Lazio - Disciplina degli ambiti di bacino e del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata in udienza, dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, 3, comma 9, 4, comma 2, 5, commi 2 e 5, lett. a) e d), e 10, comma 1, della legge della Regione Lazio n. 5 del 2014, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), l) ed s), Cost., in relazione agli artt. 147, comma 2, 150, commi 1 e 2, e 154, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006; all'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999; all'art. 1 della legge n. 481 del 1995; all'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011; all'art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011; nonché all'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.C.m. 20 luglio 2012. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modificazione delle norme impugnate, medio tempore inattuate).
La rinuncia al ricorso in via principale, qualora accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.