Sentenza 257/2016 (ECLI:IT:COST:2016:257)
Massima numero 39214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 05/12/2016; Pubblicazione in G. U. 07/12/2016
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Centrale unica di committenza regionale - Possibilità, in fase di prima applicazione e di avvio, di conferirne la titolarità anche a personale esterno all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti - Contrasto con la normativa statale sul conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Centrale unica di committenza regionale - Possibilità, in fase di prima applicazione e di avvio, di conferirne la titolarità anche a personale esterno all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti - Contrasto con la normativa statale sul conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 32, comma 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2015. La norma impugnata dal Governo, prevedendo che la titolarità del servizio "Centrale unica di committenza regionale", istituito ai sensi dell'art. 22 della stessa legge regionale, può essere conferita "anche a personale esterno all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti", lede la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, poiché autorizza un'incondizionata deroga anche all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui è possibile conferire, fornendone esplicita motivazione, incarichi dirigenziali a persone di comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, solo nei limiti numerici previsti dalla medesima disposizione. Né la deroga a tali limiti è giustificabile con le esigenze inerenti alla fase di prima applicazione e alla multidisciplinarietà delle competenze del nuovo servizio, potendo esse motivare solo il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dello stesso art. 19, comma 6.
Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 riguardano l'instaurazione di rapporti di lavoro con una pubblica amministrazione e dunque rientrano nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 32, comma 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2015. La norma impugnata dal Governo, prevedendo che la titolarità del servizio "Centrale unica di committenza regionale", istituito ai sensi dell'art. 22 della stessa legge regionale, può essere conferita "anche a personale esterno all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti", lede la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, poiché autorizza un'incondizionata deroga anche all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui è possibile conferire, fornendone esplicita motivazione, incarichi dirigenziali a persone di comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, solo nei limiti numerici previsti dalla medesima disposizione. Né la deroga a tali limiti è giustificabile con le esigenze inerenti alla fase di prima applicazione e alla multidisciplinarietà delle competenze del nuovo servizio, potendo esse motivare solo il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dello stesso art. 19, comma 6.
Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 riguardano l'instaurazione di rapporti di lavoro con una pubblica amministrazione e dunque rientrano nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
04/05/2015
n. 8
art. 32
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 19
co. 6