Sentenza 257/2016 (ECLI:IT:COST:2016:257)
Massima numero 39216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 05/12/2016; Pubblicazione in G. U. 07/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39214  39215  39217  39218


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens satisfattivo solo di alcuni profili di censura - Possibilità che la norma impugnata abbia avuto applicazione medio tempore - Assenza delle condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.

Testo
Non può ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lett. b), della legge reg. Molise n. 8 del 2015, secondo cui non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione una serie di posti corrispondenti a figure funzionali dell'alta dirigenza regionale. La sopravvenuta legge reg. Molise n. 4 del 2016 ha introdotto (con l'art. 27) modifiche che soddisfano solo alcuni dei profili oggetto di censura, lasciandone permanere altri. Né, per questi ultimi, il tempo trascorso tra l'entrata in vigore e la sostituzione della norma impugnata consente di ritenere, in assenza di altri elementi, che essa non sia stata applicata.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorre [anche] verificare se la disposizione impugnata, interessata dallo ius superveniens, abbia trovato applicazione nel lasso temporale tra la sua entrata in vigore e la sua sostituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2013, n. 158 del 2012, n. 310 del 2011, n. 153 del 2011 e n. 451 del 2007).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  04/05/2015  n. 8  art. 44  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte