Reati e pene – Rapina – Rapina propria – Trattamento sanzionatorio – Possibile applicazione di una diminuente quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Omessa previsione – Fattispecie strutturalmente omogenea ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima – Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 210033).
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Anche per la rapina propria – strutturalmente omogenea a quella impropria, di cui condivide sia l’elevato minimo edittale di pena detentiva (cinque anni di reclusione), sia l’idoneità a manifestare una diversificata offensività (in rapporto agli elementi costitutivi della violenza o minaccia e del profitto) – sussiste la necessità costituzionale di una “valvola di sicurezza”, a garanzia della ragionevolezza, proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione. (Precedenti: S. 260/2022 - mass. 45212; S. 190/2020 - mass. 43265; O. 111/2021 - mass. 43877).