Sentenza 257/2016 (ECLI:IT:COST:2016:257)
Massima numero 39217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 05/12/2016; Pubblicazione in G. U. 07/12/2016
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Dotazione organica regionale - Non computabilità in essa di alcuni posti della dirigenza generale - Contrasto con le norme volte alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e al contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli di finanza pubblica - Violazione del principio di buon andamento e della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Dotazione organica regionale - Non computabilità in essa di alcuni posti della dirigenza generale - Contrasto con le norme volte alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e al contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli di finanza pubblica - Violazione del principio di buon andamento e della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma , lett. l), Cost. - l'art. 44, comma 1, lett. b), della legge della Regione Molise n. 8 del 2015, che aggiunge alla legge reg. Molise n. 10 del 2010 l'art. 20-bis, secondo il quale non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione una serie di posti corrispondenti a figure funzionali dell'alta dirigenza regionale. Nonostante le modifiche introdotte dalla sopravvenuta legge regionale n. 4 del 2016 (il cui art. 27 ha ridotto a tre i posti esclusi dalla dotazione organica e ha conformato il conferimento dei relativi incarichi al rispetto dei vigenti limiti alla spesa del personale e all'applicazione delle disposizioni dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle misure percentuali riferite alla dotazione organica dei dirigenti di prima fascia), la norma impugnata dal Governo determina comunque effetti negativi sia di ordine finanziario, sia riguardo al razionale assetto organizzativo, sostanzialmente aggirando le norme volte alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e al contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli di finanza pubblica, con conseguente violazione del principio di buon andamento e della competenza statale in materia di ordinamento civile.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma , lett. l), Cost. - l'art. 44, comma 1, lett. b), della legge della Regione Molise n. 8 del 2015, che aggiunge alla legge reg. Molise n. 10 del 2010 l'art. 20-bis, secondo il quale non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione una serie di posti corrispondenti a figure funzionali dell'alta dirigenza regionale. Nonostante le modifiche introdotte dalla sopravvenuta legge regionale n. 4 del 2016 (il cui art. 27 ha ridotto a tre i posti esclusi dalla dotazione organica e ha conformato il conferimento dei relativi incarichi al rispetto dei vigenti limiti alla spesa del personale e all'applicazione delle disposizioni dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle misure percentuali riferite alla dotazione organica dei dirigenti di prima fascia), la norma impugnata dal Governo determina comunque effetti negativi sia di ordine finanziario, sia riguardo al razionale assetto organizzativo, sostanzialmente aggirando le norme volte alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e al contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli di finanza pubblica, con conseguente violazione del principio di buon andamento e della competenza statale in materia di ordinamento civile.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
04/05/2015
n. 8
art. 44
co. 1
legge della Regione Molise
23/03/2010
n. 10
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte