Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Determinazione dei trattamenti economici complessivi per i dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione, delle società direttamente e indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 44, comma 6, lett. h), della legge della Regione Molise n. 8 del 2015 [sostitutivo dell'art. 31, comma 3, della legge reg. Molise n. 10 del 2010], concernente la determinazione dei trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione Molise, delle società partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti comunque denominati. La norma impugnata dal Governo - che in parte è meramente ricognitiva (là dove fa riferimento ai trattamenti tabellari previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali), e in parte incide direttamente sulla determinazione del trattamento economico dei suddetti dirigenti (là dove prevede che la retribuzione di posizione sia non superiore alla misura massima prevista dai contratti collettivi, aumentata del 50%, e che la retribuzione di risultato sia ancorata ex lege alla misura determinata, secondo i sistemi di valutazione, per i direttori di servizio) - viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, cui è riconducibile la regolazione del rapporto di lavoro pubblico regionale, con specifico riferimento al profilo della sua contrattualizzazione.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, rientrano nella materia "ordinamento civile", riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici - affidata, nelle sue componenti fondamentali e accessorie, alla contrattazione collettiva (artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge n. 421 del 1992) entro i limiti tracciati dalle disposizioni imperative della legge (art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001) - e, più in generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., retta dalle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 211 del 2014, n. 61 del 2014, n. 286 del 2013, n. 225 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 332 del 2010, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007)