Ordinanza 258/2016 (ECLI:IT:COST:2016:258)
Massima numero 39146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 05/12/2016; Pubblicazione in G. U. 07/12/2016
Massime associate alla pronuncia:
39147
Titolo
Giudice rimettente - Giudice che non abbia ancora conseguito la prima valutazione di professionalità - Legittimazione a sollevare questione di costituzionalità della norma che gli vieta di svolgere funzioni monocratiche penali - Sussistenza.
Giudice rimettente - Giudice che non abbia ancora conseguito la prima valutazione di professionalità - Legittimazione a sollevare questione di costituzionalità della norma che gli vieta di svolgere funzioni monocratiche penali - Sussistenza.
Testo
Il giudice che non abbia ancora conseguito la prima valutazione di professionalità può sollevare, in relazione a procedimenti sottoposti alla sua cognizione, questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che definiscono la sua capacità e le sue attribuzioni, e, in specie, dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 187 del 2011), nella parte in cui gli vieta di svolgere funzioni monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. Ove si ritenesse il predetto giudice privo di potestas iudicandi, la questione di costituzionalità di tale norma sarebbe logicamente irrilevante e nessun altro giudice si troverebbe nelle condizioni di sollevarla. (Precedenti citati: sentenze n. 460 del 2005 e n. 278 del 1994, riferite ad altre disposizioni).
Ogni giudice - in quanto investito del potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante - può, in limine litis, sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che affermano o escludono la sua legittimazione a trattare un determinato procedimento, e ciò anche a prescindere dalle conseguenze processuali derivanti dalla loro violazione. Tali disposizioni godrebbero altrimenti di una non consentita immunità dal controllo di costituzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 71 del 1975).
Il giudice che non abbia ancora conseguito la prima valutazione di professionalità può sollevare, in relazione a procedimenti sottoposti alla sua cognizione, questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che definiscono la sua capacità e le sue attribuzioni, e, in specie, dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 187 del 2011), nella parte in cui gli vieta di svolgere funzioni monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. Ove si ritenesse il predetto giudice privo di potestas iudicandi, la questione di costituzionalità di tale norma sarebbe logicamente irrilevante e nessun altro giudice si troverebbe nelle condizioni di sollevarla. (Precedenti citati: sentenze n. 460 del 2005 e n. 278 del 1994, riferite ad altre disposizioni).
Ogni giudice - in quanto investito del potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante - può, in limine litis, sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che affermano o escludono la sua legittimazione a trattare un determinato procedimento, e ciò anche a prescindere dalle conseguenze processuali derivanti dalla loro violazione. Tali disposizioni godrebbero altrimenti di una non consentita immunità dal controllo di costituzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 71 del 1975).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
05/04/2006
n. 160
art. 13
co. 2
legge
31/10/2011
n. 187
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte