Ordinanza 258/2016 (ECLI:IT:COST:2016:258)
Massima numero 39147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 05/12/2016; Pubblicazione in G. U. 07/12/2016
Massime associate alla pronuncia:
39146
Titolo
Ordinamento giudiziario - Funzioni dei magistrati - Magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità - Divieto di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. - Denunciata arbitrarietà intrinseca e violazione dei principi del buon andamento degli uffici giudiziari e del giusto processo - Ius superveniens abrogativo della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
Ordinamento giudiziario - Funzioni dei magistrati - Magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità - Divieto di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. - Denunciata arbitrarietà intrinseca e violazione dei principi del buon andamento degli uffici giudiziari e del giusto processo - Ius superveniens abrogativo della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Gela in composizione monocratica, in funzione di giudice del dibattimento penale, perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, primo comma, Cost. - dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 187 del 2011), nella parte in cui vieta ai magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalità di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. L'art. 2, comma 2, lett. b), del sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016, convertito dalla legge n. 197 del 2016, ha abrogato la disposizione censurata. Spetta al giudice a quo valutare, specie ai fini della rilevanza, le ricadute nel giudizio principale di tale modificazione normativa.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Gela in composizione monocratica, in funzione di giudice del dibattimento penale, perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, primo comma, Cost. - dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 187 del 2011), nella parte in cui vieta ai magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalità di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. L'art. 2, comma 2, lett. b), del sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016, convertito dalla legge n. 197 del 2016, ha abrogato la disposizione censurata. Spetta al giudice a quo valutare, specie ai fini della rilevanza, le ricadute nel giudizio principale di tale modificazione normativa.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
05/04/2006
n. 160
art. 13
co. 2
legge
31/10/2011
n. 187
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte